Codice Etico
Unione Sportiva Comunità Gravina – Associazione Sportiva Dilettantistica
CODICE ETICO
Art. 1 – Premessa.
L'Unione Sportiva Comunità Gravina - Associazione Sportiva Dilettantistica (di seguito
l'Associazione) opera nell’ambito sportivo dilettantistico. A norma del CAPO: X, art. 32, dello
Statuto Sociale viene redatto il seguente testo di Codice Etico,
L'Associazione riconosce lo sport quale strumento sociale, educativo e culturale ed aderisce ai principi
del Fair Play, promuovendo e garantendo un ambiente sportivo ispirato ai concetti di lealtà,
correttezza, amicizia e rispetto per gli altri.
L'Associazione ripudia ogni forma di discriminazione e di violenza, la corruzione, il doping e qualsiasi
cosa possa arrecare danno allo sport.
Art. 2 – Il Codice Etico.
Il Codice Etico dell’Associazione reca norme sostanziali e comportamentali che dovranno essere
rispettate da tutti coloro che operano, sia su base volontaristica che non e/o professionistica, in seno
all’Associazione nell’ambito delle rispettive competenze ed in relazione alla posizione ricoperta.
Art. 3 – I destinatari.
Il presente Codice si applica ai seguenti soggetti:
- dirigenti;
- staff tecnico;
- allievi/e e atleti/e e chiunque svolga attività agonistica o sportiva;
- genitori e accompagnatori degli allievi/e e atleti/e;
- staff medico;
- collaboratori, consulenti esterni ed ogni altro soggetto che agisca nell’interesse dell’associazione;
- sponsor.
Il Codice Etico si applica comunque a tutti i tesserati e a tutti coloro che lo sottoscrivono
volontariamente.
Art. 4 – Efficacia e Divulgazione.
L’iscrizione all’Associazione comporta l’accettazione incondizionata del presente Codice Etico.
Copia del Codice Etico è reperibile presso il sito dell’Associazione “www.uscogravina.it”, alla pagina
"La Società", in una delle sotto pagine di questa, da tutti i soggetti destinatari sopraindicati, che sono
pertanto tenuti a conoscerne il contenuto, ad osservare tutte le disposizioni in esso contenute, a
contribuire alla loro applicazione, nonché ad assumersi le responsabilità conseguenti alla loro
violazione che costituisce grave inadempienza ed è meritevole delle sanzioni disciplinari all’uopo
previste dall’Associazione. L’ignoranza del Codice Etico non può essere invocata a nessun effetto.
Il Codice Etico esplica i propri effetti dal momento della sottoscrizione.
Art. 5 – L'Associazione.
L’Associazione s'impegna a:
- operare nel pieno rispetto dell’ordinamento giuridico e sportivo vigente e ad uniformare le
- proprie azioni e comportamenti ai principi di lealtà, onestà, correttezza e trasparenza in ogni
- aspetto riferibile alla propria attività;
- diffondere una sana cultura sportiva, promuovendo e garantendo un ambiente che premi sia il Fair Play che il successo agonistico.
- L'Associazione, inoltre, garantisce che:
- tutti i suoi membri con responsabilità verso bambini e giovani sono qualificati per guidare,
- formare, educare ed allenare le diverse fasce di età;
- la salute, la sicurezza ed il benessere psico-fisico degli allievi/e e atleti/e, con particolare
- riferimento ai bambini e giovani, assumono un ruolo primario e quindi l’impegno sportivo ed agonistico richiesto, in relazione all’età, è adeguato alle condizioni fisiche ed al livello di preparazione e qualificazione raggiunto.
Art. 6 – I Dirigenti.
I dirigenti dell’Associazione s'impegnano a:
- adeguare il proprio operato ai principi del presente Codice Etico;
- rispettare le leggi ed applicare tutte le norme di buona gestione delle attività sociali e delle risorse umane;
- adottare sempre le migliori pratiche disponibili e stimolare al miglioramento continuo tutti i collaboratori;
- rifiutare ogni forma di corruzione/concussione.
- Inoltre i dirigenti, in qualità di garanti del Codice Etico, hanno il compito di:
- divulgare il presente Codice e vigilare sul rispetto delle norme in esso previste;
- pronunciarsi sulle violazioni ed adottare eventuali azioni disciplinari;
- esprimere pareri in merito a scelte di politica societaria al fine di garantirne la coerenza con le disposizioni del Codice Etico;
- procedere alla periodica revisione del Codice.
Art. 7 – Lo Staff Tecnico.
Gli allenatori e gli istruttori devono tenere un comportamento esemplare che costituisca un modello
positivo sia nell’ambito sportivo che educativo, e devono trasmettere ai propri allievi/e e atleti/e valori
come rispetto, sportività, civiltà ed integrità che vanno al di là del singolo risultato sportivo e che sono
il fondamento stesso dello Sport. A tale scopo gli allenatori e gli istruttori s'impegnano a:
- comportarsi sempre secondo i principi di lealtà e correttezza;
- promuovere lo sport e le sue regole esaltandone i valori etici, umani ed il Fair Play;
- non premiare comportamenti sleali, ma condannarli applicando sanzioni appropriate;
- rispettare gli ufficiali e i giudici di gara nella certezza che ogni decisione è presa in buona fede ed obiettivamente;
- rispettare tutti gli allievi/e e atleti/e, sia della squadra propria che di quelle avversarie,
- evitando atteggiamenti, frasi o gesti che possano offenderli;
- agire in modo responsabile sotto il profilo pedagogico ed educativo, educando gli allievi/e e atleti/e all’autonomia, all'auto responsabilità, ad un comportamento socialmente positivo e leale;
- creare un’atmosfera e un ambiente piacevoli, anteponendo il benessere psico-fisico degli allievi/e e atleti/e al successo agonistico;
- trovare soluzioni aperte e giuste in caso di conflitti;
- sostenere e partecipare ad ogni iniziativa societaria volta alla promozione dello sport, dei suoi valori e principi etici, o comunque con finalità di carattere sociale ed educativo.
Art. 8 – Gli Allievi/e e Atleti/e.
Gli allievi/e e atleti/e e tutti i praticanti attività sportiva devono perseguire il risultato sportivo ed il
proprio successo personale nel rispetto dei principi previsti dal presente Codice Etico. Pertanto gli
allievi/e e atleti/e, consapevoli che il loro comportamento contribuisce a mantenere alto il valore dello
Sport, s'impegnano a:
- onorare lo sport e le sue regole attraverso una competizione corretta, giocando al meglio delle proprie possibilità e condizioni psico-fisiche, e comportandosi sempre secondo i principi di lealtà e correttezza;
- rifiutare ogni forma di doping;
- rispettare i compagni di squadra, lo staff tecnico, quello medico e i dirigenti;
- rispettare gli avversari e i giudici, sicuri che le decisioni di questi ultimi sono sempre prese in buona fede ed obiettivamente;
- tenere un comportamento esemplare e usare sempre un linguaggio appropriato ed educato.
Art. 9 – I Genitori degli Allievi/e e Atleti/e.
I genitori e gli accompagnatori degli allievi/e atleti/e, durante gli allenamenti e soprattutto durante le
gare sportive, devono tenere una condotta ispirata alla convivenza civile, al rispetto dell’avversario ed
alla condivisione dello spirito del gioco. Pertanto i genitori e gli accompagnatori s'impegnano a:
- non esercitare pressioni psicologiche eccessive sugli allievi/e e atleti/e per il perseguimento
- dei soli risultati sportivi;
- accettare e rispettare le decisioni dello staff tecnico evitando qualunque forma di interferenza nelle loro scelte;
- astenersi da atteggiamenti, frasi o gesti che possano offendere gli allievi/e e atleti/e in campo e fuori gli allenatori, i dirigenti e terzi;
- incoraggiare la lealtà sportiva manifestando un sostegno positivo verso tutti gli allievi/e e
- atleti/e, sia della propria squadra che delle squadre avversarie, e mantenendo un
- comportamento responsabile verso i sostenitori delle squadre avversarie;
- rispettare i dirigenti, gli ufficiali e i giudici di gara nella certezza che ogni decisione è presa in buona fede ed obiettivamente.
Art. 10 – Lo Staff Medico.
Lo staff medico si impegna a :
- vigilare sulla salute degli allievi/e e atleti/e, garantendo assistenza e buona cura, utilizzando metodi non aggressivi per l’organismo e facendosi carico nel contempo di una penetranteazione educativa;
- garantire che la salute e il benessere psico-fisico degli allievi/e e atleti/e venga prima di
- qualsiasi altra considerazione;
- valorizzare le naturali potenzialità fisiche e le qualità morali degli allievi/e e atleti/e;
- non somministrare sostanze alteranti o dopanti.
Art. 11 – Azioni Disciplinari.
Eventuali violazioni del presente Codice Etico da parte di chiunque saranno valutati dall’ Organo
competente designato dallo Statuto sociale e regolamento vigenti, che avrà il compito di verificare la
notizia e quindi ascolterà le testimonianze di tutte le parti in causa. Nel caso di accertamento delle
violazioni, il Presidente/Consiglio Direttivo deciderà l'azione disciplinare da intraprendere.
Le azioni disciplinari possibili sono le seguenti:
- richiamo verbale non ufficiale, nei casi di mancanze di minore entità (*);
- richiamo ufficiale verbale o scritto, nei casi di ripetute trasgressioni non gravi;
- sospensione dall’attività per un periodo di tempo, nei casi di gravi violazioni delle norme e/oreiterate ammonizioni;
- espulsione dall'Associazione, nei casi di gravi violazioni delle norme e/o comportamenti incompatibili con i valori e i principi del Codice Etico.
Ogni tipo di decisione adottata deve essere comunicata al diretto interessato.
(*) a questa sanzione possono fare ricorso direttamente, senza ricorrere all'intervento del Presidente/
Consiglio Direttivo , anche gli allenatori, istruttori e/o dirigenti in virtù del ruolo che a loro viene
riconosciuto di educatori e di esempio per i più giovani.
Approvato nell'Assemblea Straordinaria dei Soci del
31 luglio 2019.
Registrato all'Agenzia delle Entrate di Catania in data
07 agosto 2019 al nr. 3.503, serie 3.