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Regolamento Vigente

Unione Sportiva Comunità Gravina – Associazione Sportiva Dilettantistica
REGOLAMENTO PER ATLETI/E, ALLIEVI/E C.A.S. E TECNICI

 

Art. 1
A norma del CAPO: X, art. 31, dello Statuto Sociale viene redatto il seguente testo di Regolamento per Atleti/e, Allievi/e C. A. S. e Tecnici che diviene parte integrante dello Statuto Sociale dell'Associazione Unione Sportiva Comunità Gravina – Associazione Sportiva Dilettantistica (di seguito l'Associazione). Ogni tesserato a una qualsiasi Federazione Sportiva Nazionale e/o a qualsiasi Organismo Nazionale, a qualsiasi titolo, dovrà attenersi scrupolosamente al presente regolamento.

 

Art. 2
Ogni atleta, tecnico e allievo, tesserato tramite una qualsiasi Federazione Sportiva Nazionale e/o Ente di Promozione Sportiva per l'Associazione, dovrà mantenere verso gli altri atleti, verso i tecnici e verso i dirigenti un comportamento educato, adeguato e consono alla attività che deve svolgere.

 

Art. 3
Ogni tesserato con l'Associazione dovrà mantenere all’interno ed all’esterno della attività un comportamento morale adeguato.

 

Art. 4
Ogni atleta dovrà presentarsi all’allenamento ed alle convocazioni per le partite in orario, pertanto si consiglia di presentarsi in palestra almeno 15 minuti prima dell’allenamento, in modo che all’inizio stabilito sia pronto. Altresì l’atleta è tenuto a partecipare a tutte le iniziative ufficiali richieste dall’Associazione e/o dallo Sponsor della squadra a cui appartiene, compresi anche programmi televisivi, radiofonici e presentazioni alla stampa,
indossando l’abbigliamento sportivo indicato dalla Associazione e, comunque, con i marchi degli sponsor qualora sia specificatamente richiesto.

 

Art. 5
L’atleta che per motivi di forza maggiore (malattia o lutto) non potrà presenziare a partite o allenamenti, dovrà darne avviso telefonando al 1° allenatore o al Dirigente responsabile della propria squadra. Altresì ogni atleta dovrà coordinarsi affinché lo studio o il lavoro non pregiudichino l’attività in palestra o viceversa.

 

Art. 6
Le palestre e i beni in uso alla Associazione o di proprietà della stessa dovranno essere usati secondo le loro specifiche funzioni e con diligenza. Nel caso di danno alle strutture (esempio scritte sui muri degli spogliatoi) all’atleta o all’intera squadra o all’allievo/a C. A. S. e per esso se minorenne all'esercente la patria podestà, saranno addebitate tutte le spese necessarie per la sistemazione del danno prodotto.

 

Art. 7
L’Associazione è proprietaria dell’abbigliamento sportivo dato in uso al tesserato, pertanto, dietro richiesta anche verbale, deve essere restituito al termine della stagione agonistica e/o ogni qualvolta la medesima lo riterrà opportuno, e dovrà essere utilizzato adeguatamente.

 

Art. 8
La distruzione parziale o totale o lo smarrimento di ogni componente dell’abbigliamento dato in utilizzo, comporterà per il tesserato il pagamento (al costo commerciale nel momento del danno) del materiale deteriorato o smarrito.

 

Art. 9
Ogni atleta o tecnico dovrà rispettare i regolamenti della Federazione Sportiva e/o degli Enti di Promozione, con la quale risulta tesserato per conto dell’Associazione. Ammonizioni e/o squalifiche saranno sanzionate caso per caso anche con sanzioni pecuniarie. La sanzione al capitano della squadra sarà aggravata, ovvero potrà essere anche raddoppiata.

 

Art. 10
Ai tesserati dell’Associazione è vietato formulare giudizi o rilasciare dichiarazione sia orali che scritte che possano recare danno al prestigio dell’Associazione e/o degli sponsor della stessa.

 

Art. 11
Ogni atleta deve dimostrare in allenamento ed in gara un completo impegno ed attenzione, e svolgere scrupolosamente l’allenamento impostato dai tecnici. Non è ammessa alcuna indisciplina tecnico-tattica.

 

Art. 12
Nelle gare ufficiali gli atleti e i tecnici devono sempre mantenere un comportamento e un atteggiamento sportivo verso gli arbitri, gli avversari ed il pubblico. Il capitano della squadra è l’unica persona tenuta a chiedere “chiarimenti” agli arbitri. Inoltre, il capitano è da esempio a tutta la squadra e fa da tramite tra la squadra e gli allenatori e per richieste varie all’Associazione di natura collettiva.

 

Art. 13
Tutti i tesserati sono tenuto ad effettuare la visita medica, specificatamente per attività sportiva non agonistica: tutti coloro che praticano attività senza essere impegnati in campionati indetti dalle FF. SS. NN.; per attività sportiva agonistica tutti coloro che sono impegnati in campionati indetti dalle FF. SS. NN. e/o Enti di Promozione Sportiva. Sarà cura dell’Associazione prenotare la visita medica per tutti i tesserati che sono impegnati in
campionati. Questi sono tenuti a presentarsi nel giorno e ora stabilita. Eventuali spese la visita medico – sportiva sono a carico degli/le atleti/e maggiorenni o minorenni. L’allievo/a C. A. S. è tenuto/a a presentare all’atto della iscrizione certificazione, rilasciata dal medico di
famiglia (pediatra), attestante la idoneità a svolgere attività sportiva non agonistica. Qualora i tesserati che svolgono attività non agonistica partecipano ai campionati indetti dalle FF. SS. NN. e/o a qualsiasi altro Organismo Nazionale devono preventivamente sostenere la visita medico-sportiva per attività agonistica.

 

Art. 14
Tutti i rimborsi spese e i compensi comunque denominati agli aventi diritto saranno effettuati in base e con le modalità di cui al comma 4 dell’art.25 della Legge n°133/99 e successive modificazioni e integrazioni. Per l’atleta la presenza a gare e allenamenti sarà rilevata dall’allenatore e per tutte le manifestazioni sportive organizzate dalla Associazione da persona incaricata.

 

Art. 15
L’atleta e/o il tecnico svolge l’attività volontariamente e, comunque non è assimilabile a lavoratore dipendente. Pertanto non può richiedere o avere diritto a oneri previdenziali anche se usufruisce di rimborso spese e/o di compensi comunque denominati come detto nel punto precedente.

 

Art. 16
In caso di infortunio accorso in palestra (o comunque durante l’attività ufficiale coordinata dall’Associazione) o nel tragitto da casa alla palestra e viceversa: l’atleta, il Dirigente e/o il tecnico dovranno darne immediata comunicazione e compilare immediatamente il modulo denuncia infortunio corredato dai certificati medici del caso, consegnandolo presso la segreteria dell'Associazione previo appuntamento con questa.

 

Art. 17
Il tesserato che a causa di infortunio occorso in palestra (o comunque durante l’attività ufficiale coordinata dall’Associazione) o nel tragitto da casa alla palestra o viceversa, è coperto dall'Assicurazione di base stipulata dalla Federazione e/o Ente di Promozione Sportiva per conto degli affiliati o tesserati con le eventuali franchigie previste dal contratto annuale vigente. A richiesta e con il versamento della eventuale quota integrativa di copertura
prevista annualmente, da parte del tesserato, entro il termine stabilito annualmente, l'Associazione può integrare la copertura assicurativa di base prevista per legge con ulteriore copertura assicurativa prevista contrattualmente.

 

Art. 18
Gli atleti e/o tecnici e/o allievi C. A. S. e i loro esercenti la patria potestà rinunciano alla azione di rivalsa contro la Associazione U. S. Co. Gravina – A. S. D. e i suoi Organi per gli infortuni che dovessero verificarsi immediatamente prima, durante e subito dopo la fine degli allenamenti e/o manifestazioni; parimenti la rinuncia all’azione di rivalsa vige per la responsabilità civile e penale per fatti accaduti nel medesimo arco di tempo.

 

Art. 19
Tutti i tesserati e gli esercenti la patria potestà per quelli minorenni si impegnano a non adire le vie legali per eventuali divergenze che dovessero insorgere in relazione alle attività associative, sia fra loro tesserati che fra loro e l' Associazione. Eventuali controversie che dovessero insorgere saranno sottoposte al giudizio insindacabile del Collegio dei Probiviri, secondo le norme previste dallo statuto dell’Associazione e del regolamento giurisdizionale
della Federazione Sportiva Nazionale Italiana competente.

 

Art. 20
La trasgressione di uno o più dei predetti punti sarà sanzionata con un provvedimento disciplinare idoneo e tenendo conto della gravità della violazione e della categoria in cui il tesserato è inserito.

 

Art. 21
Nell’esercizio delle sue facoltà il Presidente e/o il Consiglio Direttivo dell’Associazione valuterà le motivazioni per le quali l’atleta, il tecnico o l’allievo/a abbia tenuto determinati atteggiamenti e/o comportamenti. Questi può presentare memoria difensiva, in sola forma scritta, entro cinque giorni dalla comunicazione delle infrazioni contestate. Saranno esaminate le cause che hanno concorso a determinare l’evento e i motivi di giustificazione e sarà
considerato il ripetersi di determinate situazioni nonché il comportamento del tesserato.

 

Art. 22
Le misure disciplinari saranno adottate a giudizio del Consiglio Direttivo, previa consultazione del Direttore Sportivo del settore di cui fa parte il tesserato, dell’allenatore della squadra a cui l’atleta o l’allievo/a appartiene – se necessario -; nei casi più gravi, e ogni qualvolta si ritenga opportuno dal Consiglio Direttivo, saranno sentiti eventuali testi portati in discolpa dal tesserato.

 

Art. 23
Il Presidente o il Direttore Sportivo del settore potrà sospendere il tesserato a tempo indeterminato dall’attività, in attesa delle necessarie verifiche del caso, e comunque se lo stesso mantiene atteggiamenti offensivi e/o contro producenti alla attività stessa.

 

Art. 24
Per quanto non espressamente specificato si fa riferimento allo Statuto Sociale e al Codice Etico dell'Associazione, nonché a quanto previsto dalle norme della FF. SS. NN. o altro Organismo Nazionale a cui il soggetto è tesserato, a qualsiasi titolo, con l'Associazione .

 

Approvato nell'Assemblea Straordinaria dei Soci del 31 luglio 2019. Registrato all'Agenzia delle Entrate di Catania in data 07 agosto 2019 al nr. 3.503, serie 3.

 

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