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Codice Fiscale: 80023440870

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Social

 

Statuto Sociale Vigente

 

UNIONE SPORTIVA COMUNITA' GRAVINA - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

STATUTO SOCIALE

 

CAPO: I

- COSTITUZIONE - SEDE - DURATA - SCOPI - ATTIVITA' -

art.1) Costituzione e sede.-

Nell'ambito della comunità gravinese è costituita l'Unione Sportiva Comunità Gravina - Associazione Sportiva Dilettantistica, acronimo U. S.

Co. Gravina - A. S. D., con sede legale in Gravina di Catania, via Vecchia San Giovanni n° 4, c.a.p. 95030, codice fiscale n° 800023440870, partita

I. V. A. n° 01833960873, sito Web: www.uscogravina.it. Eventuale altra sede legale sarà decisa in assemblea dei Soci.

art. 2) Carattere dell'Associazione.-

L'Associazione ha carattere volontario e non ha scopo di lucro. I Soci sono tenuti ad un comportamento corretto, sia nelle relazioni interne con altri

Soci che con terzi nonché all'accettazione delle norme del presente Statuto. L'Associazione potrà partecipare quale Socio ad altri circoli e/o

Associazioni aventi scopi analoghi, nonché partecipare a Enti con scopi sportivi, sociali, culturali e umanitari.

art. 3) Durata dell'Associazione.

La durata dell'Associazione è illimitata.

art. 4) Scopi dell'Associazione.-

L'Unione Sportiva Comunità Gravina - Associazione Sportiva Dilettantistica si prefigge i seguenti scopi: di mantenere tra gli associati relazioni

amichevoli, di offrire loro un luogo di ricreazione, di promuovere, coordinare e sviluppare le attività di carattere sportivo, culturale, sociale e

del tempo libero, al fine di sollecitare la partecipazione popolare, l'impegno civile e sociale dei cittadini democratici, nonché le attività di

volontariato, di protezione civile e di servizi sociali, per una maggiore valorizzazione della comunità gravinese e dei paesi limitrofi. Al centro

dell'attività dell'Associazione si pone lo sport e le attività culturali, considerate come tipico servizio sociale per un utile e vasto comportamento della personalità umana nell'armonico sviluppo delle sue componenti spirituali e fisiche.

art. 5) Attività dell'Associazione.-

I Soci potranno fruire di attività sportive, ricreative e di servizi organizzati in attuazione di quanto previsto al Capo: I, all'art. 4) del presente Statuto.

L'Associazione si propone, inoltre, come struttura di servizio per i Soci;può svolgere direttamente o per delega degli Enti pubblici, privati e

sportivi attività inerenti all'addestramento sportivo ed all'avvio della pratica dello sport dei giovani di ambo i sessi, nell'attuazione di programmi

di pubblica utilità. Il Sodalizio indice e organizza attività ricreative e culturali mediante tavole rotonde, convegni, conferenze, congressi,

dibattiti, mostre e seminari, istituzione di biblioteche, proiezione di films e documentari sportivo, socioculturali, incontri sociali, promozione,

formazione e didattica di attività sportive. Il Sodalizio ha la possibilità di partecipare a manifestazioni e campionati federali di ogni genere con

possibilità di partecipare con proprie squadre e con atleti singoli a manifestazioni, campionati, gare e tornei di qualsiasi disciplina sportiva,

nonché partecipare e/o indire corsi per l'istruzione e la formazione dei giovani e di qualificazione professionale per i propri istruttori, allenatori,

dirigenti e tecnici. L'U. S. Co. Gravina - A. S. D. promuove e favorisce la costituzione e l'avviamento di proprie sezioni nel territorio provinciale e

regionale, al fine di attuare quanto previsto nel presente Statuto.

Promuove e può anche effettuare la realizzazione di palestre e impianti sportivi, indice raduni. gare tornei, giochi agonistici e non, manifestazioni

con patronato diretto o di persona o Ente pubblico qualificato; studia la problematica educativa, tecnica, morale e sanitaria dello sport, organizza,

promuove e incoraggia incontri e convegni, indice e promuove corsi di formazione e aggiornamento per dirigenti, tecnici, istruttori, allenatori e

animatori; cura pubblicazioni tecniche, formative e informative;  rappresenta presso gli Organi locali, regionali e nazionali le esigenze dei

Sodalizi promossi dalla U. S. Co. Gravina - A. S. D. al fine di raggiungere gli scopi statutari. L'U. S. Co. Gravina - A. S. D., ove lo ritenesse

conveniente per i propri Soci e tesserati può stipulare convenzioni con Ditte, Enti pubblici e privati per poter ottenere prestazioni agevolate di

qualsiasi natura e beneficio. Il Sodalizio al fine di attuare quanto previsto nei suddetti commi, del presente articolo, aderisce alle Federazioni di

competenza degli sports praticati, delle quali né riconosce lo Statuto e i regolamenti.

CAPO: II

- SOCI -

art. 6) Requisiti dei Soci.-

Possono essere Soci dell'Associazione cittadini italiani o stranieri residenti in Italia, di sentimenti e comportamento democratici che diano garanzia di

probità, serietà e moralità. Potranno, inoltre, essere Soci dell'Associazione, Associazioni e Circoli aventi attività e/o scopi analoghi. Potranno, infine,

essere Soci Enti pubblici e privati e tutte le altre persone giuridiche che ne facciano richiesta.

art. 7) Ammissione dei Soci.-

L'ammissione dei Soci può avvenire dietro invito del Consiglio Direttivo ed in ogni caso dietro domanda degli interessati che dovranno redigere

apposito modulo e versare la quota annuale fissata dal Consiglio Direttivo per l'anno in corso. La quota annuale versata dai Soci da diritto ad una

tessera, rinnovabile, valida un anno: dall'1 gennaio al 31 dicembre  dell'anno solare in corso. Se entro il 31 marzo dell'anno solare successivo

non sarà versata la quota, prevista per l'anno sociale in corso, il socio si intenderà dimissionario. Il Presidente, tramite la segreteria, comunicherà

con lettera raccomandata per posta o a mano o all'indirizzo E-Mail dal Socio dichiarato nella domanda di ammissione l'esito della medesima ed

eventualmente in caso di accoglimento invierà la tessera. I Soci che vorranno usufruire di uno o più servizi messi a disposizione

dell'Associazione, dovranno versare un contributo per ogni servizio usufruito, con l'entità e le modalità che il Consiglio Direttivo determinerà.

Il Consiglio Direttivo, con deliberazione motivata, può determinare modi etermini di esenzione dal pagamento del contributo. La quota che ogni

Socio verserà, a qualsiasi titolo, sarà in-trasmissibile, ad esclusione dei trasferimenti a causa di morte, e non sarà rivaluta bile.

art. 8) Doveri dei Soci.-

L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna i Soci al rispetto delle risoluzioni presi dagli Organi

rappresentativi dell' Associazione stessa, delle norme dello Statuto, del Codice Etico e del Regolamento.

art. 9) Perdita della qualifica di Socio.-

La qualifica di Socio può venire meno per i seguenti motivi:

a) per dimissione da comunicarsi per iscritto almeno tre mesi prima dello scadere dell'anno sociale;

b) per decadenza, e cioè, per la perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione;

c) per delibera di esclusione del Consiglio Direttivo per accertati motivi diincompatibilità;

d) per avere contravvenuto alle norme e obblighi del presente Statuto, del Codice Etico e/o per altri motivi che comportano indegnità;

e) per ritardato pagamento dei contributi, dovuti a qualsiasi titolo, per oltre tre mesi dal giorno di scadenza.

Il Consiglio Direttivo procederà, entro il primo mese di ogni anno sociale, alla revisione della lista dei Soci. Contro i provvedimenti di esclusione per i

motivi di cui alle precedenti lettere b, e, d, è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri. L'eventuale successiva ammissione di un Socio, a qualsiasi

titolo, viene regolata con le modalità stabilite per l'ammissione del nuovo Socio.

CAPO: III

- ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE -

art. 10) Organi dell'Associazione.-

Organi dell'Associazione:

l'Assemblea dei Soci;

il Consiglio Direttivo;

il Presidente;

il Collegio dei Probiviri.

CAPO: IV

- ASSEMBLEA DEI SOCI -

art. 11) Partecipazione all'Assemblea dei Soci.-

L'Associazione nell'Assemblea ha il suo Organo sovrano. Hanno diritto di partecipare all'Assemblea sia ordinaria che straordinaria con diritto di voto

tutti i Soci che abbiano compiuto almeno il diciottesimo anno d'età entro lo stesso giorno in cui l'assemblea viene convocata per votare. L'Assemblea

viene convocata in via ordinaria almeno una volta all'anno entro il 31 marzo per l'approvazione del bilancio consuntivo dell'anno precedente, per

l'eventuale rinnovo delle cariche sociali e per presentare il bilancio preventivo dell'anno in corso. L'Assemblea può, inoltre, essere convocata

tanto in sede ordinaria che straordinaria:

a) per decisione del Consiglio Direttivo;

b) per determinazione del Presidente;

c) su richiesta, indirizzata al Presidente, di almeno i due terzi dei Soci.

art. 12) Convocazione dell'Assemblea dei Soci.-

Le assemblee Ordinarie che Straordinarie sono convocate, con preavviso di almeno dieci giorni, mediante invito con lettera raccomandata, per

posta o a mano, telegramma, per via telematica a mezzo E-mail all'indirizzo di posta elettronica, al telefono a mezzo fax , al cellulare per

mezzo WhatsApp in base all'ultimo indirizzo di posta elettronica, telefono e/o cellulare dichiarato in forma scritta dal Socio dove vuole ricevere

qualsiasi comunicazione, a qualsiasi titolo. La convocazione viene effettuata dalla segreteria e firmata dal Presidente o dal Vice-Presidente,

in casi di urgenza il termine di preavviso può essere ridotto a cinque giorni. L'avviso di convocazione dell'Assemblea, con le stesse scadenze

sopra fissate, deve essere immesso nel sito Web del Sodalizio. L'avviso di convocazione deve contenere:

a) l'ordine del giorno da discutere;

b) l'ora dell'eventuale seconda convocazione.

art. 13) Costituzione e deliberazione dell'Assemblea dei Soci.-

L'Assemblea in sede Ordinaria è costituita regolarmente in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei voti ottenuti dalla

somma dei voti validi espressi da tutti i Soci dell'Associazione. Ogni Socio maggiorenne in Assemblea esprime un solo voto. In seconda

convocazione, essa è validamente costituita con la presenza di tanti Soci che dispongono di almeno i due quinti (2/5) dei voti validi. L'Assemblea in

sede straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di tanti Soci che dispongono di almeno i due terzi (2/3) dei voti

validi, ed in seconda convocazione con la presenza di tanti Soci che dispongono di almeno un terzo (1/3) dei voti validi. E' ammesso

l'intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro Socio; è vietato il cumulo delle deleghe superiore a due. L'Assemblea è

presieduta dal Presidente dell'Associazione, in caso di sua assenza dal Vice-Presidente, e in mancanza di entrambi da persona designata

dall'Assemblea stessa. I verbali della riunione dell'Assemblea, sono redatti dal Segretario Generale in carica, o in sua assenza, e per quella sola

seduta di Assemblea, da persona scelta dal Presidente dell'Assemblea fra i presenti. Il Presidente ha inoltre, la facoltà, quando lo ritiene opportuno,

di chiamare un Notaio per redigere il verbale dell'Assemblea fungendo questi da segretario. L'Assemblea dei Soci, sia ordinaria che straordinaria,

delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza minima della metà più uno dei voti espressi. In caso di parità di voti

l'Assemblea deve essere chiamata a votare una seconda volta. Le deliberazioni prese in conformità allo Statuto obbligano tutti i Soci anche

se assenti, dissidenti o astenuti dal voto.

art. 14) Forma di votazione dell'Assemblea dei Soci.-

L'Assemblea vota normalmente per alzata di mano; su decisione del Presidente e per argomenti di particolare importanza, la votazione può

essere effettuata per scrutinio segreto; il Presidente dell'Assemblea può, inoltre, in questo caso, scegliere due scrutatori fra i presenti.

art. 15) Compiti dell'Assemblea dei Soci.-

All'Assemblea Ordinaria, spettano i seguenti compiti:

a) discutere e deliberare sui bilanci e sulle relazioni annuali consuntive e

preventive e sulle relazioni del Presidente, del Consiglio Direttivo e del

Collegio dei Probiviri;

b) eleggere il Presidente dell'Associazione, i membri del Consiglio Direttivo, il Collegio dei Probiviri;

c) deliberare sulle direttive d'ordine generale dell'Associazione sulla attività da essa svolta e da svolgere nei vari settori di sua competenza;

d) deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.

All'Assemblea Straordinaria spettano i seguenti compiti:

a) deliberare sullo scioglimento dell'Associazione;

b) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto sociale;

c) deliberare sul trasferimento della sede dell'Associazione;

d) deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.

CAPO: V

- CONSIGLIO DIRETTIVO -

art. 16) Compiti del Consiglio Direttivo.-

Il Consiglio Direttivo ha il compito di:

a) deliberare sulle questioni riguardanti l'attività dell'Associazione per l'attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell'Assemblea assumendo tutte le iniziative del caso;

b) predisporre i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all'Assembleasecondo le proposte della presidenza;

c) fissare la quota annuale di tesseramento;

d) deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che ecceda l'ordinaria amministrazione;

e) dare parere su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal Presidente;

f) procedere all'inizio di ogni anno sociale alla revisione del registro dei Soci per accertare la permanenza dei requisiti di ammissione di ciascun Socio prendendo gli opportuni provvedimenti in caso contrario; 

g) in caso id necessità verificare la permanenza dei requisiti suddetti;

h) deliberare l'accettazione delle domande di ammissione per i nuovi Soci;

i) deliberare sulla adesione e partecipazione dell'Associazione ad Enti ed Istituzioni pubbliche e private che interessano l'attività dell'Associazione

stessa, designandone i rappresentanti da scegliere tra i Soci;

Il Consiglio Direttivo, nell'esercizio delle sue funzioni può avvalersi della collaborazione di Commissioni Consultive o di studio, nominate dal Consiglio stesso, composte da Soci e non Soci.

art. 17) Composizione del Consiglio Direttivo.-

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero massimo di otto membri nominati dall'Assemblea Ordinaria, fino a cento Soci. Il numero dei

membri potrà aumentare di una unità ogni cinquanta, o frazioni di Soci eccedenti i cento. Fanno parte, altresì, del Consiglio Direttivo il rappresentante degli atleti e dei tecnici eletti in conformità al Capo XII, articolo 36 del presente Statuto sociale. Il Consiglio Direttivo neo letto,

nella prima seduta successiva alla sua elezione, elegge nel suo seno il Vice-Presidente, il Segretario Generale e il Tesoriere. Il Consiglio Direttivo

dura in carica quattro anni e comunque fino all'Assemblea Ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali. Al termine del mandato i

Consiglieri possono essere riconfermati. Negli intervalli tra le Assemblee sociali ed in caso di dimissioni, decesso, decadenza o altro impedimento di

uno o più dei suoi membri, purché meno della metà della sua composizione, il Consiglio Direttivo ha facoltà di procedere - per cooptazione - alla integrazione del Consiglio Direttivo stesso fine al limite Statutario. I membri del Consiglio Direttivo, non riceveranno alcuna

remunerazione in dipendenza della loro carica, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e/o dei compensi diversi in qualità di

dirigente accompagnatore, o a qualsiasi titolo, delle squadre e/o atleti/e del Sodalizio.

art. 18) Riunioni del Consiglio Direttivo.-

Il Consiglio Direttivo si riunisce, sempre in unica convocazione, possibilmente una volta al mese e comunque ogni qual volta il Presidente

lo ritenga necessario o quando lo richiede almeno la metà più uno dei componenti in carica. Le riunioni del Consiglio Direttivo, devono essere

convocate con lettera raccomandata, recapitata, per posta o a mano, con telegramma, per via telematica a mezzo E-mail all'indirizzo di posta

elettronica, al telefono a mezzo fax , al cellulare per mezzo WhatsApp in base all'ultimo indirizzo di posta elettronica, telefono e/o cellulare

dichiarato in forma scritta dal Socio Consigliere dove vuole ricevere qualsiasi comunicazione, a qualsiasi titolo, almeno cinque giorni prima del

giorno fissato per la seduta. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono

presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice-Presidente, ovvero in mancanza di entrambi da un Consigliere designato dai presenti. In caso di

particolare urgenza, il C. D. può essere convocato per telegramma inviato almeno un giorno prima. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono

adottate a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente. Le deliberazioni sono fatte constatare da

processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario Generale. I componenti del Consiglio Direttivo sono tenuti a mantenere la massima

riservatezza sulle decisioni consiliari; soltanto, con specifica delibera, il Consiglio Direttivo ha facoltà di rendere note quelle deliberazioni, per le

quali sia opportuno e conveniente dare pubblicità. Alle riunioni del C. D. dovranno essere sempre invitati i Probiviri. Il Consiglio Direttivo può

nominare uno o più responsabili per ogni disciplina sportiva praticata dal Sodalizio; approva i collaboratori che collaborano con il responsabile del

settore;

CAPO: VI

- PRESIDENTE -

art. 19) Compiti del Presidente.-

Il Presidente dirige l'Associazione e la rappresenta, a tutti gli effetti, di fronte a terzi e in giudizio. Il Presidente ha potere discrezionale per

mantenere l'ordine e la disciplina, sia nel circolo che nelle adunanze, stipula contratti, vendite e prestiti, per nome e conto del Sodalizio, previa

autorizzazione del Consiglio Direttivo. Il Presidente, ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali. Al

Presidente, spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'Associazione sia nei riguardi dei Soci che di terzi. Il Presidente sovrintende, in

particolare, alla attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo. Il Presidente può delegare, ad uno o più

Consiglieri, parte dei suoi compiti in via transitoria o permanente. In assenza del Presidente, i poteri di rappresentanza legale della

Associazione, compresi quelli di firma, sia, di fronte a terzi che in giudizio spettano, al Vice-Presidente.

art. 20) Elezione del Presidente.-

Il Presidente è eletto dall'Assemblea Ordinaria dell'Associazione nel suo seno, dura in carica quattro anni e comunque fino all'Assemblea Ordinaria

che procede al rinnovo del Consiglio Direttivo e delle cariche sociali. Al termine del mandato il Presidente può essere rieletto. In caso di dimissioni

o impedimento grave, tale giudicato dal Consiglio Direttivo, il Consiglio stesso procede ad eleggere un Presidente nel suo seno sino alla successiva

assemblea ordinaria.

CAPO:VII

- COLLEGIO DEI PROBIVIRI -

art. 21) Compiti del Collegio dei Probiviri.-

Ai Probiviri spetta il controllo della gestione amministrativa del Sodalizio.

Essi devono redigere annualmente la loro relazione e sottoporla all'Assemblea dei Soci relativamente al bilancio consuntivo e preventivo

predisposti dal Consiglio Direttivo. Spetta, altresì, al Collegio dei Probiviri di decidere sui ricorsi presentati dai Soci esclusi a norma dell'art. 9 del

presente Statuto.

art. 22) Elezione del Collegio dei Probiviri.-

I componenti del Collegio dei probiviri sono nominati dall'Assemblea dei Soci in numero di tre membri effettivi e due supplenti e durano in carica

quattro anni. Essi sono rieleggibili. l'Assemblea stessa designa il Presidente del Collegio dei Probiviri fra i nominati.

CAPO: VIII

-FINANZE E PATRIMONIO -

art. 23) Segretario Generale.-

Il Segretario Generale dell'Associazione, è nominato dal Consiglio Direttivo nel suo seno per quattro anni. Il Segretario generale dirige gli uffici

dell'Associazione, cura il disbrigo degli affari ordinari, provvede alla firma della corrispondenza corrente e svolge ogni altro compito a Lui demandato

dalla presidenza dalla quale riceve direttive per lo svolgimento dei suoi compiti, partecipa alle sedute del Consiglio Direttivo e alle riunione

dell'Assemblea dei Soci. Il Segretario Generale avrà cura, in particolare, di mantenere contatti di carattere continuativo, con gli uffici pubblici e

privati, gli Enti e le Organizzazioni che interessano l'attività dell'Associazione. Limitatamente all'attività di cui sopra al Segretario

generale è conferita la rappresentanza dell'Associazione verso terzi. Il Segretario Generale, quando è presente, redige i verbali delle Assemblee

dei Soci e delle sedute del Consiglio Direttivo; conserva gli atti e tiene in ordine il libro Soci, la corrispondenza e l'archivio; compila gli inviti delle

Assemblee e delle sedute del Consiglio Direttivo. 

art. 24) Uffici di segreteria .-

Gli uffici di segreteria, diretti dal Segretario Generale, sono a disposizione dei Soci per tutti i compiti di assistenza, informazione e tutela che

rientrano nella finalità dell'Associazione. Il Segretario Generale, per la mole di mansioni conferite dall'art. 23, Capo: VIII, può avvalersi di

persona idonea a cui spetta un compenso che sarà stabilito annualmente dal Consiglio Direttivo.

art. 25) Tesoriere.-

Il Tesoriere cura la parte economica dell'Associazione; tiene i registri contabili; provvede al pagamento delle spese; cura di esigere qualsiasi

provento devoluto o derivante da qualsiasi attività svolta dall'Associazione.  Provvede a redigere, alla scadenza fissata, il bilancio preventivo e quello

consuntivo dell'anno precedente. E' tenuto dietro richiesta del Presidente o per decisione del Consiglio Direttivo alla verifica di cassa e dei conti.

CAPO: IX

- FINANZE E PATRIMONIO -

art. 26) Entrate dell'Associazione.-

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

a) dalle quote annue di iscrizione, da versarsi all'atto dell'ammissione all'Associazione da parte dei Soci, nonché all'atto del rinnovo annuale;

b) dalle quote supplementari, da stabilirsi di volta in volta, da parte del Consiglio Direttivo, che i Soci dovranno versare;

c) da anticipazioni volontarie da parte dei Soci;

d) da eventuali contributi straordinari, deliberati dall'Assemblea in relazione a particolari iniziative che richiedano disponibilità eccedenti quello del bilancio ordinario;

e) da versamenti volontari degli associati;

f) da contributi di Enti pubblici e privati;

g) da eventuali erogazioni liberali, donazioni e lasciti;

h) da proventi di gestioni stabili e occasionali;

i) da beni immobili e mobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;

h) dalla scelta fatta dai contribuenti di donazione del cinque per mille

dell'I.P.E.R.F. nei confronti dell'Associazione.

I contributi annuali di iscrizione o quota annuale devono essere pagati in unica soluzione entro il 31 marzo di ogni anno sociale.

art. 27) Durata del periodo di contribuzione.-

I contributi ordinari sono dovuti per tutto l'anno sociale in corso, qualunque sia il momento della avvenuta iscrizione da parte dei nuovi

Soci. Il Socio dimissionario o che comunque cessa di far parte dell'Associazione è tenuto al pagamento del contributo sociale ordinario

per tutto l'anno sociale in corso.

art. 28) Patrimonio sociale.-

Nel caso di scioglimento, per qualunque causa, esiste l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'Associazione ad altra Associazione con finalità

analoghe o con fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3. comma 190, della Legge 23 dicembre 1996, n° 662, salvo

diversa destinazione imposta per Legge.

CAPO: X

- NORME E FINALITA' GENERALI -

art. 29) Esercizio sociale.-

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno solare. L'amministrazione e la tenuta della contabilità dell'Associazione, è

affidata al Tesoriere secondo le direttive del Presidente e del Consiglio Direttivo. E' fatto obbligo, di redigere e di proporre all'approvazione,

annualmente, un rendiconto economico e finanziario. E' vietato distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione, nonché, fondi di riserva

o capitali durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

art. 30) Scioglimento e liquidazione.-

In caso di scioglimento, l'Assemblea designerà uno o più liquidatori determinandone i poteri. Il netto risultante dalla liquidazione, sarà

devoluto secondo quanto previsto dall'art. 28 del presente Statuto. 

art. 31) Regolamento interno.-

Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente Statuto, potranno eventualmente essere disposte e/o integrate con regolamento

interno da elaborarsi a cura del Consiglio Direttivo e da sottoporre per la sua approvazione all'Assemblea straordinaria o ordinaria dei Soci.

art. 32) Codice Etico.-

Tutti i soggetti che a qualsiasi titolo operano in seno all'Associazione, sia su base volontaria che non e/o professionistica, oltre ad osservare le

norme del presente Statuto devono rispettare quelle integrate dal Codice Etico.

art. 33) Clausola arbitrale.-

Ogni controversia fra l'Associazione e i Soci o comunque con tesserati del Sodalizio, dovrà essere devoluta al Collegio dei Probiviri, che deciderà con

la veste di amichevole composizione, e secondo equità. Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono inappellabili e vincoleranno le parti a

conformarsi alle decisioni stesse ad eccezione delle controversie previste dall'articolo 38 del presente Statuto sociale.

CAPO:XI

- SEZIONI LOCALI REGIONE SICILIA -

art. 34) Costituzione sezioni locali.-

Possono essere costituite, in tutto il territorio della Regione Sicilia, sezioni locali dell'Associazione Unione Sportiva Comunità Gravina - Associazione

Sportiva Dilettantistica. La costituzione di ogni sezione dovrà essere deliberata dal Consiglio Direttivo dell'Associazione che potrà stabilire di

volta in volta di corrispondere somme per avviare l'attività della sezione.

art. 35) Organi delle sezioni locali.-

Le sezioni locali saranno rette da propri Organi corrispondenti a quelli dell'U. S. Co. Gravina - A. S. D., godranno di autonomia patrimoniale e

finanziaria con riserva di controllo dell'U. S. Co Gravina - A. S. D. , tramite delegato nominato dal Consiglio Direttivo dell'Associazione U. S. Co.

Gravina - A. S. D.

art. 36) Gestione commissariale delle sezioni locali.-

Nel caso di accertate violazioni degli obblighi statutari in una sezione locale, sarà possibile da parte del Consiglio Direttivo dell'U. S. Co. Gravina

- A. S. D., procedere allo scioglimento degli organi della sezione locale, provvedendo, fino alla normalizzazione, alla gestione commissariale,

tramite un commissario, scelto tra i Soci dell'Unione Sportiva Comunità Gravina - Associazione Sportiva Dilettantistica. Il commissario può essere

scelto tra i Soci facenti parte del Consiglio Direttivo dell'Associazione Unione Sportiva Comunità Gravina - Associazione Sportiva Dilettantistica.

CAPO: XII

- ATLETI E TECNCI SPORTIVI TESSERATI -

art. 37) Elezione annuale di un rappresentante.-

Gli atleti, per ogni sezione maschile e femminile, i tecnici sportivi, regolarmente tesserati per l'Associazione alle FF. SS. NN., eleggono

separatamente, entro il 05 gennaio di ogni corrente anno sociale un loro rappresentante. Tali rappresentanti democraticamente eletti saranno:

comunicati alle Federazione Sportive Nazionali di rispettiva competenza secondo tempi e modalità dalle stesse determinate in atto in vigore

successive alla predetta scadenza del 05 gennaio. Possono partecipare all'assemblea degli atleti tutti quelli regolarmente tesserati alla data di

indizione e con diritto di voto quelli che compiano almeno il diciottesimo anno di età entro lo stesso giorno in cui l'assemblea è stata convocata per

la votazione. Ogni atleta in sede di votazione esprime un solo voto.

art. 38) Obblighi dei tesserati nei confronti delle FF. SS. NN.-

Tutti i Soci, i Dirigenti sociali, gli Atleti i Tecnici e/o qualsiasi altro soggetto sportivo tesserato a qualsiasi titolo dall'Associazione Unione Sportiva

Comunità Gravina – Associazione Sportiva Dilettantistica a una qualsiasi Federazione Sportiva Nazionale e/o Organismo Sportivo Nazionale

rimetteranno la risoluzione di ogni controversia originata dalla loro attività sportiva o associativa come tesserato, al giudizio arbitrale ove previsto

nello Statuto della rispettiva FF. SS. NN. e/o a qualsiasi altro Organismo Sportivo Nazionale presso cui il soggetto è tesserato, a qualsiasi titolo, per

conto dell'Associazione. L'esito finale del giudizio è inappellabile da entrambi le parti salvo i casi previsti dalla relativa normativa in atto

vigente in merito.

art. 39) Obblighi dei dirigenti nei confronti delle FF. SS. NN.-

Tutti i dirigenti dell'Associazione in carica al momento sono obbligati in via personale e solidale, anche in caso di cessazione di appartenenza del

Sodalizio ad una qualsiasi FF. SS. NN. E/o Organismo Nazionale, all'adempimento delle obbligazioni dell'Associazione sportiva verso la

Federazione, gli altri associati o tesserati e verso terzi, anche in deroga alle vigenti disposizioni di legge. Sono, altresì, soggetti alle procedure

esecutive previste dalle vigenti disposizioni di legge.

art. 40) Obbligazione del Sodalizio nei confronti delle FF. SS. NN.-

L'Associazione sportiva e tenuta a mettere a disposizione della Federazione Sportiva Nazionale tutti gli atleti tesserati selezionati per far parte delle

rappresentative federali e delle squadre nazionali italiane.

art. 41) Rinvio.-

Per tutto quanto non è previsto nel presente Statuto si fa rinvio alle norme di Legge ed ai principi generali dell'ordinamento sportivo e/o giuridico

italiano.-

Approvato nell'Assemblea Straordinaria dei Soci del

31 luglio 2019.

Registrato all'Agenzia delle Entrate di Catania in data

07 agosto 2019 al nr. 3.503, serie 3.

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U.S.Co. Gravina A.S.D. - Iscritto al registro Nazionale delle Associazione e Società sportive dilettantistice tenuto dal C.O.N.I 

 

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